Sicurezza nei luoghi di lavoro: il rischio sismico nei capannoni industriali

D.Lgs. 81/2008 e valutazione del rischio sismico

Per le costruzioni esistenti che ospitano attività lavorative, in aggiunta alle normative tecniche del settore delle costruzioni, occorre considerare come riferimento normativo anche il D.lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il decreto legislativo 81/08 prescrive le misure finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza dei “lavoratori” e degli “utenti” negli ambienti di lavoro privati e pubblici.

Gli obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi, e non, (indicati nella “Relazione sulla valutazione dei rischi”) e la loro eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati, nel nostro caso parliamo di miglioramento sismico dei capannoni industriali.

miglioramento sismico dei capannoni D.lgs. n.81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riportate all’Art. 15, c.1del Testo Unico ci sono:

  • “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”;
  • “la programmazione della prevenzione…”;

  • “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”;

  • “la riduzione dei rischi alla fonte”;

  • “la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi”;

  • “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.”

Tali concetti sono richiamati più volte all’interno del D.lgs. n.81, e in particolare i seguenti articoli si ritiene possano essere rilevanti sul tema della sicurezza e stabilità delle costruzioni dove si svolgono le attività di lavoro:

  • Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”;
  • Art. 29, c. 3: “La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, … in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione… A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.”
  • Art. 63, c. 1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”
  • Allegato IV – Art. 1.1 Stabilità e solidità, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”
  • Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro …vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”

Al pari di “tutti i rischi” previsti nell’art. 17) è dunque obbligo del datore di lavoro valutare anche il rischio sismico, e il relativo documento deve essere inserito nel documento di valutazione dei rischi (DVR)

Nel caso in cui tale valutazione abbia rilevato l’inadeguatezza dell’edificio contro il sisma, occorre inoltre individuare precisi interventi di prevenzione e protezione.

Il nostro team è a disposizione per supportare le aziende e i loro tecnici nella definizione di un programma di mitigazione del rischio sismico nel tempo, in grado di ridurre il rischio a livelli accettabili con il miglior rapporto costo-benefici, anche grazie all’utilizzo di dispositivi e tecnologie antisismiche avanzate.

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