In seguito al terremoto del 20 e 29 maggio 2012, La Regione Emilia Romagna ha emanato una specifica normativa antisismica: il decreto 74 del 6 giugno 2012 poi convertito nella legge 122/2012, con lo scopo di regolamentare la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici.
Oltre ai danni a persone e cose si registrano gravi lesioni ai capannoni industriali. L’attività produttiva si ferma e le perdite per il territorio diventano immani coinvolgendo non solo la popolazione, le abitazioni e i beni artistici ma anche le attività produttive.
Sulla base della norma regionale vengono dichiarati inagibili, nei 52 comuni del cratere sismico, gli edifici prefabbricati che presentano determinate carenze strutturali e si prevedono una serie di adempimenti necessari alla loro messa in sicurezza. Per poter riprendere in tempi celeri la produzione, la legge stabilisce che il titolare di attività produttiva debba ottenere il certificato di agibilità sismica.
Di seguito una sintesi degli adempimenti necessari per il riavvio dell’attività produttiva e la realizzazione del miglioramento sismico dei prefabbricati ad uso civile e industriale.
E’ rilasciato per facilitare e accelerare la ripresa dell’attività produttiva, e si può ottenere prima della verifica di sicurezza prevista dal Decreto del Ministro per le infrastrutture del 14 gennaio 2008.
Consente la ripresa dell’attività produttiva
In presenza di carenze strutturali quali:
Dopo che le carenze sopra indicate siano state adeguatamente risolte, attraverso interventi, anche provvisionali e comunque entro il termine dell’8 giugno 2014
Il tecnico professionista abilitato
La verifica di sicurezza è necessaria a definire i parametri di intervento per il miglioramento sismico della struttura, da realizzare poi concretamente per il rilascio della Certificazione di agibilità sismica definitiva.
Per quelle costruzioni, intese come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti che non abbiano riportato danni (non siano uscite dall’ambito del comportamento lineare elastico), avendo subito – secondo quanto risulta dalle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – un’accelerazione spettrale superiore al 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova.
Nei casi in cui l’accelerazione spettrale non abbia superato la suddetta soglia del 70% - sempre secondo quanto risulta dalle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia –, tenendo conto degli interventi per la risoluzione delle carenze, necessarie all’ottenimento del certificato di agibilità sismica provvisoria.
8 giugno 2014
Da realizzare in seguito agli esiti della verifica di sicurezza
Nei casi in cui la costruzione abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo. In tutti questi casi dovranno essere eseguiti interventi di miglioramento sismico finalizzati al raggiungimento di almeno il 60% della sicurezza richiesta per la costruzione di un edificio nuovo.
E’ ottenuto in seguito alla realizzazione effettiva degli interventi per il miglioramento sismico della struttura.
Scarica il Pdf con il testo di legge completo L. 122-2012
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