Cos’è la Direttiva Seveso e perché riguarda anche il rischio sismico
La Direttiva Seveso più nota come Seveso III (recepita in Italia dal D.lgs 105/2015), è la normativa europea che disciplina la prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti negli stabilimenti industriali che detengono sostanze pericolose. Nasce in seguito all’incidente del 1976 verificatosi a Seveso nello stabilimento ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società Azionaria). Il 10 luglio, in questo sito, si blocca un reattore per la produzione di triclorofenolo provocando una reazione incontrollata, che innalza la temperatura fino a 500 C° con rilascio diossina (TCDD) nell’atmosfera. L’evento provoca effetti gravi anche fuori dal perimetro aziendale.
Obiettivo della Direttiva è quello di ridurre la probabilità di eventi gravi di questo genere (rilasci, incendi, esplosioni), considerando anche il rischio NaTech (Natural Hazards Triggering Technological Disasters) e limitando le conseguenze su lavoratori, popolazione e ambiente.

Cosa prevede la Direttiva Seveso
Il D.Lgs. 105/2015, si fonda sostanzialmente su tre capisaldi.
- Definisce gli stabilimenti RIR (Rischio Incidenti Rilevanti)– sono gli impianti che, a causa di un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, provocati da sviluppi incontrollati, possono determinare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, in presenza di una o più sostanze pericolose.
- Impone la prevenzione degli incidenti rilevanti, estendendo esplicitamente l’obbligo alla considerazione degli eventi naturali, tra cui il sisma.
- Richiede un’analisi di sicurezza documentata, che identifichi pericoli, valuti i rischi e includa scenari NaTech.
Direttiva Seveso e terremoto: perché il miglioramento sismico è una misura necessaria
Negli stabilimenti RIR, la sicurezza sismica non è un tema accessorio. Il motivo è sia tecnico che normativo: il terremoto, in questo contesto, non è un rischio “esterno” separato: può innescare, aggravare o impedire il contenimento di un incidente, il rischio diventa così NaTech da sisma. In termini di responsabilità di impresa, questo si traduce in alcuni punti chiave:
- Classe d’uso IV e NTC 2018. Le Norme Tecniche per le Costruzioni classificano, in generale, in Classe d’uso III le industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. La classe d’uso IV può essere però applicabile anche per gli edifici industriali, quando l’opera sia essenziale per gestire l’emergenza o quando le conseguenze del collasso possono generare scenari esterni particolarmente gravi.
- Per gli edifici esistenti, le NTC definiscono le modalità di verifica e gli interventi ammissibili come il miglioramento sismico.
- NaTech come scenario di riferimento. La gestione del rischio deve considerare anche le sequenze incidentali generate dalla sequenza sisma–struttura–elementi critici–sostanza pericolosa. La UNI/TS 11816-1:2021 è esplicita: fornisce requisiti generali e specifici per il sisma nella gestione NaTech per stabilimenti a pericolo di incidente rilevante.
- Rapporto di Sicurezza e verifica sismica. Per gli stabilimenti RIR di livello superiore, la verifica sismica non è separata dal processo Seveso: entra nel Rapporto di Sicurezza come parte dell’analisi e delle misure di prevenzione e mitigazione adottate. Il tema è coerente anche con l’impostazione dell’OPCM 3274/2003, che ha introdotto l’obbligo di verifica per opere strategiche o rilevanti per le conseguenze di un collasso.

Livelli RIR e obblighi: differenza tra livello inferiore e superiore
Nel perimetro Seveso, tutte le aziende soggette al D.Lgs. 105/2015 devono gestire adempimenti obbligatori che variano in funzione del livello RIR di inquadramento. Il livello (inferiore o superiore) è definito dalle quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento rispetto alle soglie previste. Il livello inferiore ricade tra le soglie “lower tier”, il livello superiore occorre quando si superano le soglie “upper tier” (vedi Allegato I – D.Lgs 105/2015). Da questa classificazione dipendono gli adempimenti obbligatori.
- Per RIR livello superiore è obbligatorio redigere il Rapporto di Sicurezza e lo si riesamina/aggiorna almeno ogni 5 anni; prossima scadenza 31 maggio 2026. L’aggiornamento è comunque previsto quando cambiano impianti, sostanze, organizzazione o scenari.
- Per RIR livello inferiore non è necessario redigere il Rapporto di Sicurezza; si aggiorna comunque la documentazione Seveso (notifica, politica di prevenzione, SGS – Sistema di Gestione della Sicurezza) quando cambiano impianti, sostanze, organizzazione o scenari.
Il Rapporto di Sicurezza è quindi un adempimento specifico degli stabilimenti RIR di livello superiore. In entrambi i casi, se lo scenario NaTech cambia — per esempio a seguito di nuove analisi sismiche, interventi strutturali o aggiornamenti normativi — anche la governance HSE deve adeguarsi di conseguenza.
Rapporto di Sicurezza: scadenza maggio 2026
Rapporto di Sicurezza: cosa contiene, a cosa serve, come si aggiorna
Per gli stabilimenti RIR di livello superiore, il Rapporto di Sicurezza (l’Art. 14 comma 1, D.Lgs 105/2015) è il documento con cui il Gestore (colui che presiede al controllo del rischio di uno stabilimento Classificato RIR e datore di lavoro) rende verificabile, nei confronti delle autorità la propria capacità di controllare il rischio di incidente rilevante. Deve dimostrare con elementi tecnici e organizzativi che la prevenzione e la risposta sono governate. In sintesi, il Rapporto di Sicurezza:
- inquadra lo stabilimento (sostanze pericolose, quantità, criteri che determinano l’inquadramento RIR);
- descrive pericoli e scenari credibili, inclusi quelli NaTech da sisma, e i possibili effetti dentro e fuori lo stabilimento;
- documenta le misure di prevenzione/protezione e mitigazione (tecniche, impiantistiche, strutturali e procedurali) e come vengono mantenute efficaci nel tempo;
- espone l’assetto di gestione (ruoli e responsabilità, controllo delle modifiche, manutenzioni, formazione, audit);
- definisce la risposta all’emergenza (piano interno, coordinamento con l’esterno e comunicazioni), chiarendo anche quali condizioni possono comprometterla durante un sisma.
- fornisce all’autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito all’insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti.
Sul piano degli adempimenti, l’Art. 15 D.Lgs 105/2015, richiede la redazione e la presentazione del Rapporto. Per i nuovi stabilimenti deve essere disponibile prima dell’avvio dell’attività; in caso di modifiche rilevanti va aggiornato entro 12 mesi; inoltre è previsto un riesame periodico almeno ogni 5 anni e, in ogni caso, quando intervengono variazioni sostanziali o nuovi dati.
La trasmissione riguarda le amministrazioni competenti, in particolare: MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), CTR (Comitato Tecnico Regionale) e Prefetto (piani di emergenza), oltre a Regione e Comune. Il CTR, istruisce il documento, può chiedere integrazioni e svolgere verifiche/ispezioni anche sul SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza). L’ Allegato C del D.Lgs. 105/2015, richiama criteri tecnico‑ingegneristici per redazione e valutazione, includendo precauzioni e coefficienti di sicurezza adottati (azioni sismiche comprese) per strutture, componenti critici e sale controllo.

Rapporto di Sicurezza e DVR: perché l’aggiornamento 2026 coinvolge anche la sicurezza sul lavoro
Seveso e sicurezza sul lavoro non sono piani separati. Il Rapporto di Sicurezza si fonda su scenari, misure e ruoli che devono essere coerenti con la gestione della prevenzione “ordinaria”. Per questo, l’aggiornamento Seveso del 2026 è un passaggio che, di fatto, spinge molte imprese a rielaborare anche la valutazione dei rischi e quindi il DVR (Documento di Valutazione Rischi).
Quando entrano nuove evidenze tecniche, nuove misure, nuove procedure di emergenza o modifiche organizzative, la valutazione deve essere rielaborata secondo le modalità dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2008 e il documento aggiornato entro i termini previsti dalla norma. Di seguito uno schema di sintesi dei passaggi procedurali per le aziende ricadenti nell’ambito di applicazione della Direttiva Seveso.

Cosa può fare Sismocell: ridurre il rischio NaTech da sisma
Ciò che qualifica davvero la responsabilità di impresa non riguarda solo la predisposizione delle procedure, ma soprattutto la realizzazione di opere che consentano al fabbricato di “reggere” l’evento che può innescare l’incidente. In questo contesto si inseriscono i dispositivi Sismocell, studiati e progettati per eliminare le principali vulnerabilità dei capannoni prefabbricati esistenti. Si tratta di soluzioni innovative che realizzano connessioni dissipative in grado di assorbire l’energia delle scosse preservando la struttura.

La gamma di prodotti include i dispositivi:
- SismoCell – connessioni dissipative per i nodi trave–pilastro
- SismoBox – connessioni dissipative per i nodi trave–elemento di copertura;
- SismoShock – connessioni dissipative per i pannelli di tamponamento.
La flessibilità di ancoraggio di questi dispositivi consente interventi mirati su configurazioni diverse, con un obiettivo operativo: ridurre danni secondari a impianti, stoccaggi e percorsi di esodo, limitando la probabilità che il sisma apra una sequenza di guasti e garantendo una rapida ripresa dell’attività post evento.
Glossario
Classe d’uso IV (NTC 2018): è la classe assegnata alle costruzioni per le quali, in caso di danno o collasso, le conseguenze sono particolarmente rilevanti per la collettività o per l’ambiente. Le NTC includono in Classe IV le costruzioni con funzioni pubbliche/strategiche importanti (anche ai fini della protezione civile) e le industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Dal punto di vista progettuale e di verifica, la Classe d’uso IV comporta un livello di affidabilità più elevato, con azioni sismiche di progetto più severe rispetto agli edifici ordinari.
DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): documento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che descrive la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e il programma di miglioramento.
Gestore: soggetto (persona fisica o giuridica) che detiene o gestisce lo stabilimento e dispone del potere decisionale ed economico per l’esercizio tecnico dell’impianto.
HSE (Health, Safety & Environment): gestione integrata di salute, sicurezza e ambiente in azienda (processi, ruoli, controlli, indicatori, audit).
MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica): amministrazione competente a livello nazionale per specifiche funzioni previste dalla disciplina Seveso.
VV.F. (Vigili del Fuoco): corpo nazionale competente per prevenzione incendi e, nel sistema Seveso, coinvolto nelle istruttorie e nelle attività di controllo tramite il CTR.
NaTech (Natural Hazards Triggering Technological Disasters): incidenti tecnologici innescati da eventi naturali (es. sisma) che possono causare rilascio di sostanze pericolose, incendi o esplosioni.
SGS (Sistema di Gestione della Sicurezza): insieme di regole, ruoli, procedure e controlli che governano il rischio di incidente rilevante (es. gestione delle modifiche, manutenzione, controllo operativo, audit, formazione, emergenze).
CTR (Comitato Tecnico Regionale): organismo tecnico (con presidenza VV.F. e partecipazione di enti competenti) che istruisce e valuta i Rapporti di Sicurezza per gli stabilimenti RIR di livello superiore.