Assicurazione contro le calamità naturali: obbligatoria per le aziende
Quanto costano allo stato italiano le calamità naturali? Davvero cifre da capogiro: negli ultimi 50 anni sono stati spesi quasi 310 mld di euro (Abitiamo in un territorio densamente popolato dove spesso si è costruito male, in zone ad alto rischio idrogeologico, per non parlare di quelle ad alto rischio sismico o esposte a eruzioni e bradisismi. Il risultato: l’incolumità delle persone e l’integrità degli edifici in molte aree del Paese è in serio pericolo. Periodicamente accadono catastrofi che causano vittime e danni e lo Stato italiano ogni volta paga ingenti somme per la ricostruzione.
Entro la fine di marzo 2025, le imprese italiane ed estere con stabile organizzazione in Italia dovranno obbligatoriamente assicurarsi contro le catastrofi naturali, come stabilito dalla Legge di bilancio 2024 (Articolo 1, commi 101-111 “Misure in materia di rischi catastrofali”).
Cosa è previsto per l’attuazione della legge
Il Decreto attuativo
La misura entra in vigore grazie all’emanazione del decreto attuativo, il DM 18 del 30 gennaio 2025 del Mef, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio e in vigore da venerdì 14 marzo che ne stabilisce le modalità operative. In sintesi, le previsioni del decreto.
Gli eventi coperti
Gli eventi coperti dall’assicurazione sono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Esclusi gli incendi, che hanno già specifiche coperture, a meno che non siano diretta conseguenza di evento catastrofale.
Caratteristiche della polizza
- L’articolo 6 del DM dispone che, sino a 30 milioni di somma assicurata, le polizze assicurative potranno prevedere uno scoperto non superiore al 15% del danno indennizzabile mentre, se il valore dei beni assicurati supera questo limite, il valore della franchigia è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
- i premi assicurativi devono essere proporzionali al rischio. Significa che si dovrà tenere conto della pericolosità dell’area su cui è situata l’azienda, delle caratteristiche della struttura, del valore del suo contenuto e dell’attività umana che vi si svolge. Una nota importante: è prevista una modulazione dei premi anche in relazione agli interventi di prevenzione realizzati e idonei a ridurre il rischio.
- in caso di inadempienza, l‘impresa priva di copertura assicurativa o con copertura difforme dalle previsioni di legge, non potrà ricevere le erogazioni pubbliche sino ad oggi previste per eventi calamitosi. A questo proposito il decreto lascia aperti molti interrogativi. Non è specificato infatti se la penalizzazione si limiti alla tipologia di finanziamenti di cui sopra, oppure se possa estendersi anche ad altri finanziamenti. Ad esempio quelli che riguardano i bandi Inail per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, oppure l’adesione alla cassa integrazione straordinaria.
Con riguardo ai massimali di indennizzo, il decreto prevede diverse fasce:
- a) fino a 1 milione di euro di somma assicurata dove non è previsto alcun limite di indennizzo;
- b) da 1 milione a 30 milioni di euro dove scatta un limite di indennizzo non inferiore al 70%;
- c) oltre i 30 milioni di euro dove il massimale è rimesso alla libera negoziazione delle parti.
Come determinare i risarcimenti
Alcuni eventi calamitosi vengono considerati come un unico sinistro se si verificano entro 72 ore dalla prima manifestazione del fenomeno. Pertanto le franchigie e i massimali di polizza vengono applicati all’intero evento, anziché a ogni singolo episodio verificatosi nello stesso arco di tempo. Questa regola si applica per la determinazione dei risarcimenti nei seguenti casi:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni: il fenomeno è trattato come un unico evento ai fini della copertura assicurativa, se si protrae o si ripresenta entro 72 ore;
- eventi sismici: inclusi in unico sinistro i danni causati da sciame sismico entro 72 ore dal terremoto;
- frane: anche in questo caso, i fenomeni che si verificano entro 72 ore dalla prima frana sono considerati parte dello stesso evento assicurativo.
Eventi sismici
L’articolo 3 del decreto dispone, in tema di copertura per danni derivati da eventi sismici, che i beni assicurati si debbano trovare in area “individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma“.
Personalizzazione delle polizze e miglioramento sismico
La misura di prossima attuazione, nuova per il nostro Paese, potrebbe generare una vera e propria rivoluzione seguendo l’esempio di esperienze simili in paesi come Nuova Zelanda, Giappone e Stati Uniti. Per esempio, in ambito sismico, in aderenza al dettato del decreto attuativo, con la stipula di polizze personalizzate e premio stabilito in base al rischio specifico di ciascuna azienda tenendo conto della sua posizione geografica, delle condizioni del sito e della natura delle attività svolte.
Si tratta dunque un vero e proprio volano per incentivare ad esempio, interventi di messa in sicurezza sismica da parte delle imprese. Sul nostro territorio, che è quasi interamente a rischio sismico, gli eventi catastrofali che impattano di più dal punto di vista economico sono proprio i terremoti. Secondo una Ricerca Prometeia, che ha censito 149 eventi dal secondo dopoguerra al 2019, le alluvioni sono l’evento più frequente (35%), seguono i terremoti (24%). Ma dei 310 mld spesi in totale, 150 mld e più sono stati destinati alle ricostruzioni realizzate dopo i sette sismi più violenti.
Dispositivi antisismici Sismocell per il miglioramento sismico delle aziende
Sismocell ha sviluppato tecnologie antisismiche specifiche per la messa in sicurezza delle attività produttive, dopo il terremoto del 2012 in Emilia. Grazie all’installazione dei dispositivi sui nodi di collegamento trave-pilastro, trave-elementi di copertura di strutture prefabbricate esistenti, si realizzano collegamenti dissipativi efficaci in grado di assorbire l’energia del terremoto, preservando la struttura. Gli interventi sono poco invasivi, economici e per effettuare le opere non è necessario interrompere l’attività lavorativa. La semplice applicazione dei dispositivi consente un miglioramento sismico dell’edificio e quindi una riduzione del rischio sismico che, secondo il dettato del D.M. 18/2025, il decreto attuativo della legge in vigore dal 14 marzo 2025, oltre al vantaggio che deriva dalle opere, consentirà l’applicazione di tariffe assicurative più convenienti.

Il rischio residuo e risparmio sui premi assicurativi
E qui si apre a un nuovo concetto di rischio sismico, quello del rischio residuo che è il margine di rischio che rimane anche in seguito agli interventi di miglioramento sismico.
In Italia vige, già da qualche anno, la classificazione sismica degli edifici, metodologia unica al mondo, che permette una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale della classe di rischio di appartenenza di un edificio. Contemplarne l’utilizzo a fini assicurativi con la certificazione del passaggio a una classe migliorativa dopo gli interventi di miglioramento, con lo scopo appunto di definire il rischio residuo, comporterebbe consistenti risparmi sui premi. Si profila così un ruolo inedito per il tecnico professionista: il suo contributo nella trattativa con la compagnia assicurativa per facilitare gli accordi tra i contraenti sulla base della classificazione sismica asseverata.
Per le imprese, interventi semplici per un effettivo miglioramento sismico
E per le imprese è anche più facile. Con semplici interventi locali che eliminano le principali carenze dei prefabbricati industriali è infatti previsto un passaggio di classe in via speditiva senza necessità di una valutazione approfondita del comportamento globale della struttura allo stato di fatto. Si tratta sostanzialmente di sanare la mancanza di connessioni efficaci tra travi e pilastri e travi elementi di copertura, lacuna costruttiva largamente diffusa nei prefabbricati costruiti senza criteri sismici. È questa la principale vulnerabilità emersa in seguito al terremoto che ha colpito l’Emilia nel 2012, all’origine dei gravi danni e dei crolli causati dal sisma che, per la prima volta, nel nostro Paese ha coinvolto soprattutto questa tipologia di edifici.
I collegamenti tra gli elementi strutturali da realizzare con queste opere – secondo il dettato di legge – devono però essere “duttili” e cioè non rigidi. Condizione questa, essenziale per l’ottenimento di un effettivo miglioramento sismico che, diversamente, con l’installazione di connessioni rigide non sarebbe assicurato. Di più, questi interventi godono anche del Sismabonus con la detrazione del 36% delle spese sostenute (per l’anno 2025 da spalmare in 10 anni con tetto massimo di 96.000), agevolazione fiscale prevista proprio quando si ha il passaggio di una classe sismica alla successiva migliorativa.
Pare finalmente si stiano creando le condizioni per aprire le porte a quella prevenzione dei rischi tanto auspicata e ad oggi mai realmente attuata, per un effettivo aumento della sicurezza di cose e persone.