Cosa dice la legge

I commi dal 101 al 112 dell’ultima legge di Bilancio (legge 30/12/2023, n.213) introducono il nuovo obbligo per le imprese di stipulare una polizza anti catastrofi naturali, entro il 31 dicembre prossimo. Prima di arrivare all’effettiva disponibilità sul mercato di un’offerta in grado di coprire questo obbligo sarà necessario però attendere l’emanazione dei decreti ministeriali attuativi da parte del Mimit e del Mef.

Le polizze anti-catastrofe per le imprese: gli obblighi

Attualmente, l’azienda che si assicura contro le calamità naturali ha in polizza un massimo risarcimento del 50% della somma assicurata. Invece, la nuova legge di bilancio ha già definito che l’importo massimo che l’assicurato deve sopportare, noto come “scoperto” o “franchigia”, non può superare il 15% del danno subito dall’azienda.  La nuova normativa copre i rischi legati a terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Il mancato adempimento può portare all’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni, anche in caso di eventi calamitosi o catastrofali.

Inoltre, la legge impone precisi obblighi alle compagnie assicurative. Se una compagnia rifiuta di fornire polizze contro le catastrofi naturali, può essere multata con sanzioni amministrative che vanno da 100 mila a 500 mila euro. Le assicurazioni potranno a loro volta tutelarsi attraverso Sace S.p.A., che può concedere una copertura fino al 50% degli indennizzi (per un massimo di 5 miliardi di euro per gli anni 2024-2026). Le obbligazioni di Sace S.p.A. derivanti da tali coperture sono garantite di diritto dallo Stato a prima richiesta e senza regresso.

Come sottolinea anche il Ministro della Protezione Civile: “La nuova strada che bisogna imboccare è quella delle assicurazioni. Dobbiamo ricorrere alle polizze assicurative per le aziende, non possiamo pensare che lo Stato possa intervenire sempre e per tutti, non ci sono più le risorse necessarie per un’emergenza che è diventata pressoché quotidiana”.

Restano però molteplici risvolti da analizzare: dagli aspetti puramente normativi a quelli riguardanti la prevenzione e la gestione del rischio, la tariffazione delle coperture, le ricadute sul capitale e sui rischi per le compagnie.

Le possibili evoluzioni: mutualità e parametri di valutazione

Se i premi per le garanzie previste dalla legge, venissero applicati alle condizioni attuali, risulterebbero sicuramente insostenibili per le imprese soprattutto per quelle medie e piccole. Già prevedendo un obbligo diffuso alla stipula di una polizza anti catastrofe, si innesca automaticamente il meccanismo virtuoso in favore di un calo significativo delle tariffe, quello della mutualità che comporta una generalizzata ripartizione del rischio. Poi, sarà da valutare il livello di pericolo delle singole aziende.

A questo punto è lecito chiedersi se chi ha obbligo assicurativo, dovrà in qualche modo certificare lo stato del suo immobile. Per quanto riguarda il rischio terremoto, la Classificazione sismica degli edifici entrata in vigore nel 2017 ai fini della determinazione dell’entità dei bonus previsti dalla legge sul Sismabonus, potrebbe diventare un utile riferimento per la taratura delle tariffe assicurative. Non solo, da qui si potrebbe partire per dare concreta attuazione ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico finalizzati a ottenere un miglioramento della classe di rischio e al contempo una riduzione del costo della polizza.

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Il rischio sismico: due elementi cruciali di valutazione

Le compagnie assicurative stanno mappando le zone sismiche e si stanno preparando quindi a fare valutazioni ad hoc, specifiche per ogni impresa. I premi saranno influenzati non solo dalla pericolosità sismica del territorio ma anche dalla vulnerabilità e dall’esposizione delle singole aziende. E nel conto entrerà la stima dei danni collaterali e indiretti, talvolta più rilevanti di quelli materiali e diretti. Vediamo ora quali sono le considerazioni sui principali fattori di rischio che probabilmente entreranno in gioco.

  • Il rischio sismico è determinato da tre fattori: la pericolosità del territorio, che varia a seconda della sua classificazione sismica; la vulnerabilità della struttura, cioè la sua capacità di resistere ai terremoti; e l’esposizione, legata alla presenza di persone o beni da proteggere.
  • I “danni collaterali”. Bisogna considerare che, in caso di terremoto, le aziende sono soggette ad altre conseguenze difficilmente quantificabili. Esistono infatti anche i danni legati all’interruzione della supply chain che hanno gravi ripercussioni sull’economia.

Per questo al di là degli obblighi di legge, il trasferimento del rischio è veramente efficace quando sono chiare tutte le situazioni di rischio anche quelle soggettive, compresi gli effetti dannosi che influenzano i tempi di ripartenza dell’attività.

Cosa possiamo fare con Sismocell

Secondo questo ragionamento, siamo a un passo da una personalizzazione della polizza anti-catastrofe per le imprese, che integrerà correggendoli i calcoli attuariali che sono oggi prevalenti.

Coi dispositivi antisismici Sismocell, in modo semplice e non invasivo si possono realizzare interventi di miglioramento sismico col risultato di ottenere il passaggio a una classe sismica migliorativa dell’edificio in via speditiva. I sistemi Sismocell installati tra travi e pilastri e travi elementi di copertura, consentono di assorbire l’energia delle scosse, preservando la struttura.

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Scegliere Sismocell significa innanzitutto prevenire, proteggendo le persone e tutelando la struttura e il suo contenuto. E potrebbe aprire al confronto tra tecnici e compagnie assicurative per una personalizzazione tariffaria che oggi non esiste ancora.