Ultimo aggiornamento: gennaio 2026
“Sismabonus esempio pratico” un percorso step-by-step per la messa in sicurezza dei capannoni industriali e per poter usufruire in modo semplice del Sismabonus, un’agevolazione da non perdere. E realizzare le opere con l’installazione dei dispositivi antisismici Sismocell è conveniente, consente in modo rapido ed efficace di usufruire degli incentivi fiscali previsti dalla legge.
Con interventi semplici e poco invasivi si può migliorare la sicurezza sismica di un capannone prefabbricato senza fermare la produzione per giorni o settimane. Se l’edificio è in zona sismica 1, 2 o 3, l’azienda può inoltre accedere al Sismabonus, cioè alla detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi antisismici.
Di seguito cosa prevede la normativa, quali sono i documenti necessari e due esempi numerici (aggiornati alle aliquote 2025–2027).
Cosa prevede la legge del Sismabonus per le aziende
Il Sismabonus è l’agevolazione che consente di detrarre dall’imposta (IRES per le società, IRPEF per le persone fisiche) le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico.
- Massimale di spesa: fino a 96.000 euro per unità immobiliare.
- Rate: la detrazione si recupera in 10 quote annuali di pari importo.
- Aliquota (periodo 2025–2027):
- 36% per spese sostenute nel 2025 e nel 2026
- 30% per spese sostenute nel 2027
Interventi per la messa in sicurezza dei capannoni prefabbricati
Per i capannoni prefabbricati (e, in generale, per le costruzioni esistenti) la prima valutazione da fare è inquadrare la tipologia di intervento secondo le NTC 2018 (Cap. 8). Che può essere:
A. intervento locale/di riparazione (NTC 2018 8.4.1)
Interventi mirati su parti limitate (es. collegamenti tra elementi prefabbricati, connessioni pannelli, ripristini locali) finalizzati a ridurre meccanismi locali e migliorare il comportamento di elementi/connessioni senza cambiare l’impostazione strutturale complessiva.
B. Intervento di miglioramento (NTC 2018 8.4.2)
Interventi che aumentano la sicurezza senza arrivare ai livelli dell’adeguamento; spesso comportano modifiche significative di resistenza/rigidezza/duttilità e influenzano la risposta complessiva.
C. Intervento di adeguamento (NTC 2018 8.4.3)
Interventi che portano la costruzione ai livelli di sicurezza richiesti nelle condizioni previste dalla norma; tipicamente coinvolgono l’intera struttura.
Valutazione della sicurezza: le regole delle NTC 2018 e la Classificazione Sismica
La valutazione della sicurezza è necessaria per tutti gli interventi strutturali di cui al § 8.4. Per le opere che incidono in modo significativo, il progettista deve anche esplicitare i livelli di sicurezza pre e post intervento.
- Se si tratta di un intervento locale di riduzione del rischio sismico: non è richiesta la valutazione globale della sicurezza dell’intera opera. È richiesta invece una valutazione coerente con l’azione locale: verifiche mirate che dimostrino l’efficacia dell’intervento e che non si producano peggioramenti sul comportamento complessivo.
- Se si tratta di interventi di miglioramento o adeguamento sismico: serve invece una valutazione globale che riporti anche le verifiche dell’intera struttura post-intervento.
- La Classificazione Sismica degli edifici, A+…G, resta uno strumento utile in contesti specifici (due diligence, valutazioni patrimoniali, assicurazioni, capitolati e gare). Non è automaticamente richiesta in ogni intervento: l’impostazione dipende dalla tipologia di opere e da come il progettista inquadra e assevera l’intervento secondo NTC 2018 e modulistica Sismabonus.
Le Linee guida e la modulistica del Sismabonus
I riferimenti utili per istruire la pratica rimangono:
- il D.M. 58/2017 – pagina ufficiale MIT,
- il Allegato B: asseverazione che è il documento che serve per l’asseverazione del progettista, secondo il modello vigente. Riferimento ufficiale Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti),
- Il Allegato B-1: asseverazione del direttore lavori (quando prevista),
- il Allegato B-2: asseverazione del collaudatore (quando prevista).
L’aggiornamento che ha ridefinito gli allegati/modelli è pubblicato alla pagina ufficiale del Mit: D.M. 329 del 6 agosto 2020.
Nota sulla compilazione dell’Allegato B: nel modello è prevista anche l’opzione “nessuna classe”. La scelta (classe/nessuna classe) va valutata dal progettista in base alla tipologia di intervento e all’impostazione dell’asseverazione. In pratica, nelle casistiche in cui si adotta un’impostazione “semplificata” (tipica di alcuni interventi sui prefabbricati), l’asseverazione si compila limitandosi alle sole parti pertinenti, senza forzare campi non dovuti nel caso concreto.
Dispositivi antisismici Sismocell: la logica degli interventi sui prefabbricati
Nei capannoni prefabbricati le vulnerabilità più frequenti, emerse anche nella pratica post-sisma (Emilia 2012), riguardano i collegamenti:
- Trave – pilastro,
- Trave – copertura (tegoli/pannelli).
Tra gli interventi più efficaci, quelli che realizzano connessioni dissipative, in grado di migliorare la risposta sismica dell’edificio senza irrigidire la struttura. E’ possibile realizzare questa tipologia di collegamenti impiegando i dispositivi Sismocell che funzionano a fusibile dissipativo assorbendo, entro certi limiti, l’energia sprigionata dalle scosse e preservando così la struttura. In molti casi si lavora prevalentemente in copertura, con interferenze limitate sull’attività produttiva, configurando l’intervento come “locale”.
Questi dispositivi soddisfano pienamente il dettato normativo che richiede il requisito di “duttile” per i collegamenti da inserire sui nodi e aprono alla possibilità di usufruire del beneficio fiscale con iter autorizzativo semplice e snello.
Da dove si parte: inquadrare correttamente l’intervento
Le norme edilizie e fiscali non sono “automatiche”: prima di tutto serve capire che tipo di intervento si sta facendo. Spesso, negli interventi sui prefabbricati mirati alla riduzione delle vulnerabilità dei collegamenti, l’opera viene inquadrata come intervento locale e, sul piano edilizio, come manutenzione straordinaria strutturale.
Nella pratica il titolo edilizio utilizzato è frequentemente una SCIA, ma non è una regola valida per tutti: dipende dal Comune, dal regolamento edilizio e dall’insieme degli interventi (se oltre al rinforzo sismico si fanno altre lavorazioni, l’inquadramento può cambiare).
Intervento con “metodo semplificato”: come si procede
1) Progetto strutturale esecutivo
Gli interventi devono essere inseriti in un progetto strutturale esecutivo firmato da un tecnico abilitato, con definizione della soluzione, dei dettagli di posa e dei controlli.
2) Titolo edilizio
Si presenta il titolo edilizio richiesto (spesso SCIA) con gli allegati previsti dal Comune e dal Genio Civile/uffici competenti, secondo le procedure locali.
3) Asseverazione Sismabonus: Allegato B
L’asseverazione del progettista va trasmessa prima dell’inizio lavori secondo le modalità richieste.
Se si utilizza l’impostazione semplificata, si compila solo ciò che è pertinente alla specifica fruizione del Sismabonus (evitando di “forzare” campi che non sono dovuti nel caso concreto).
4) Esecuzione lavori e controlli
L’impresa esegue gli interventi sotto la supervisione della Direzione Lavori, con acquisizione della documentazione necessaria (materiali, marcature/attestazioni, posa, eventuali prove o controlli previsti dal progetto).
5) Fine lavori
A fine lavori si chiude il procedimento edilizio secondo le regole comunali; sul piano tecnico si assevera la coerenza dell’intervento con il progetto e con gli obiettivi di riduzione delle vulnerabilità.
Come fruire dell’agevolazione: cosa serve davvero
Il Sismabonus si recupera in dichiarazione dei redditi. In generale occorre poter dimostrare:
- titoli/abilitazioni amministrative (con date e tipologia lavori),
- progetto strutturale e asseverazioni (incluso Allegato B),
- fatture e pagamenti,
- documentazione tecnica di fine lavori e ciò che attesta corretta esecuzione.
Pagamenti: per le imprese, le modalità operative possono variare in base alla forma giuridica e alla prassi fiscale; l’impostazione prudente è usare pagamenti tracciabili e conservare una documentazione completa e coerente (causali, riferimenti fatture, contratti e SAL se presenti).
IVA: nei conteggi aziendali il tema non è “sempre al netto IVA”, ma al netto dell’IVA detraibile (se l’IVA non è detraibile, entra nel costo).
Sismocell per la messa in sicurezza dei capannoni prefabbricati: due esempi pratici
Interventi realizzati con l’installazione dei dispositivi antisismici Sismocell per creare collegamenti dissipativi trave–pilastro e/o trave–copertura
Esempio 1 – Capannone in zona sismica 2 (spesa nel 2026)
- Superficie: 5.000 mq
- Durata lavori: 20 giorni
- Spesa complessiva: 75.000 €
- Aliquota (spese 2026): 36%
Detrazione totale: 75.000 € × 36% = 27.000 €
Quota annuale (10 anni): 27.000 € / 10 = 2.700 € all’anno
Esempio 2 – Capannone in zona sismica 2 (spesa nel 2027)
- Durata lavori: 30 giorni
- Spesa complessiva: 90.000 €
- Aliquota (spese 2027): 30%
Detrazione totale: 90.000 € × 30% = 27.000 €
Quota annuale (10 anni): 27.000 € / 10 = 2.700 € all’anno
Nota: con spese simili, nel 2027 la quota cambia perché cambia l’aliquota. Per questo conviene sempre pianificare le tempistiche con il consulente fiscale e il progettista.
Fonti ufficiali (riferimenti)
- Sismabonus (Linee guida e asseverazioni): D.M. 58/2017 (MIT)
- Aggiornamento allegati/modelli asseverazioni: D.M. 329 del 6 agosto 2020 (MIT)
- Modulo ufficiale (asseverazione progettista): Allegato B – modello MIT (PDF)
Questo testo ha finalità informativa. Per l’applicazione al singolo caso servono sempre: verifica tecnica (progettista strutturale), verifica edilizia (Comune/uffici competenti) e verifica fiscale (commercialista/consulente).

