Garantire la sicurezza sismica sul posto di lavoro significa tutelare i beni aziendali e le persone

sicurezza sismica sui luoghi di lavoro

La premessa giova a comprendere le posizioni contrapposte che vedono schierati: da un lato coloro che difendono gli imprenditori – spaventati dalle ingenti risorse da destinare alla messa in sicurezza dei loro stabilimenti, in zone, solo successivamente, classificate a rischio sismico –, invocando la corretta applicazione delle regole allora vigenti per le costruzioni; dall’altro chi, facendo appello alla cogenza delle norme del Decreto 81/2008, sostiene l’obbligatorietà di rivedere il Dvr aziendale in funzione delle mutate classificazioni, aprendo quindi la strada alle opere necessarie.

La discussione, secondo il buon senso dei più, pare assai sterile. Se infatti si considera che buona parte del territorio nazionale è esposto al rischio di forti terremoti, l’attività di prevenzione per garantire la sicurezza sismica dei luoghi di lavoro e tutelare le persone, che si sostanzia con interventi di riduzione del rischio sismico, diventa scontata.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Secondo il Decreto, il datore di lavoro deve assicurarsi la sicurezza sismica degli edifici, che siano sicuri e stabili nei confronti delle azioni ambientali, e cioè anche in relazione a un potenziale evento sismico con una prestabilita intensità. Per stabilire se e con quali interventi di riduzione del rischio sismico è necessario procedere si deve fare in modo che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia comprensivo dell’analisi del Rischio Sismico.

In particolare, si effettua una valutazione del rischio sismico e, conseguentemente, si individuano le corrispondenti misure di prevenzione e protezione per aumentare la sicurezza sismica del luogo di lavoro mitigando il rischio nei casi in cui questo fosse elevato (vedi anche: miglioramento sismico capannoni).

A questo scopo occorre ricordare che il rischio sismico è la risultante di tre fattori:

Rischio Sismico = Probabilità x Danno x Esposizione

R = P x D x E

Stima del rischio terremoto (R), in base alla probabilità (P), al danno (D) e all’esposizione sismica (E).

Dove la probabilità che accada un sisma è strettamente legata alla classificazione sismica di quel territorio; il danno e la sua entità dipendono invece dalla vulnerabilità dell’edificio e il livello di esposizione dipende infine, dalla maggiore o minore attività umana svolta in quel luogo.

Indicazioni generali del D.lgs. n. 81/2008

Le normative tecniche del settore delle costruzioni, e il D.lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) sono le norme da tenere in considerazione. Il Decreto prevede che il datore di lavoro valuti tutti rischi per la salute e la sicurezza, nessuno escluso, e quindi tra questi anche il rischio sismico.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riportate all’Art. 15, c.1 del Testo Unico ci sono:

  • “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”;
  • “la programmazione della prevenzione…”;
  • “l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico”;
  • “la riduzione dei rischi alla fonte”;
  • “la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi”;
  • “la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.”

Gli articoli relativi alla sicurezza sismica e alla stabilità degli edifici del D.lgs. 81/2008

Gli obiettivi del decreto riguardano la sistematica ricerca dei rischi lavorativi, e non, (indicati nella “Relazione sulla valutazione dei rischi”) e la loro eliminazione o contenimento prima che producano effetti indesiderati.

Tali concetti sono richiamati più volte all’interno del D.lgs. n.81, e in particolare i seguenti articoli si ritiene possano essere rilevanti sul tema della sicurezza e stabilità delle costruzioni dove si svolgono le attività di lavoro: Art. 17, c. 1: “Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione di tutti i rischi”

  • Art. 29, c. 3: “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata…a seguito di infortuni significativi. A seguito di tale rielaborazione… il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato…nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”
  • Art. 63, c. 1: “I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV”
  • Allegato IV, punto 1.1.1 “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”
  • Art. 64 comma 1, lettera c) “Il datore di lavoro provvede affinché i luoghi di lavoro …vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”

La normativa post sisma 2012 del Nord Italia

A seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, sono stati emanati atti normativi, tra cui il Decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 (convertito nella Legge n.122 del 1 agosto 2012) che al comma 7 dell’art. 3 ribadisce il principio di salvaguardia della sicurezza sismica degli ambienti di lavoro con esplicito riferimento al D.lgs. n.81/2008 : “il titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve …” effettuare le verifiche di sicurezza previste.

Per quanto riguarda il rischio sismico, come evidenziato in premessa, solamente a partire dal 2003, e in alcune zone, solo con le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, il territorio italiano è stato classificato interamente come sismico, e conseguentemente solo dal 2008 le strutture sono state progettate con criteri antisismici.

Il D.lgs. n.81/2008 prevede che: se cambiano le caratteristiche ambientali, tra cui rientra anche l’azione sismica, è necessario adeguare le strutture a tale cambiamento.

Le carenze strutturali dei prefabbricati: legge n. 122/2012

La legge n.122/2012 emanata dopo il terremoto in Emilia, Lombardia e Veneto del 2012, individua poi, in modo circostanziato, le vulnerabilità costruttive che hanno dimostrato essere le maggiori cause di danneggiamento e lesioni agli stabilimenti produttivi. Fornisce quindi uno spunto normativo importante riguardo gli interventi volti ad aumentare la sicurezza sismica delle strutture che ricorrono nei prefabbricati ad uso produttivo non costruiti secondo criteri antisismici.

Al comma 8 dell’art. 3, indica nel dettaglio gli interventi di riduzione necessari a mitigare il rischio sismico, riferiti in particolare alla eliminazione delle principali carenze strutturali tipiche della tipologia di edifici prefabbricati mono piano (FASE 1):

  • “mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi”;
  • “presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali”;
  • “presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso”.

Gli incentivi fiscali: Sismabonus

Lo stesso elenco di interventi è stato ripreso dal Decreto “Sismabonus” (D.M. n.65 del 07/03/2017) che richiede, per ottenere il passaggio di una classe di rischio e le relative detrazioni fiscali previste pari al 70% delle spese, di eliminare le carenze relative agli elementi strutturali prefabbricati, di seguito riassunte:

  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi (es. trave-pilastro e tegolo di copertura-trave);
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali.

Senza dimenticare un dettaglio di assoluto rilievo: le connessioni da realizzare devono essere “duttili” e non rigide.

Conclusioni

Da un esame complessivo e integrato di tutta la normativa vigente, emerge chiaro l’obbligo effettivo da parte dei datori di lavoro di inserire nel Dvr aziendale la valutazione del rischio sismico.

La previsione diventa poi presupposto per dare il via, anche per step successivi, a quegli interventi di mitigazione necessari non solo a tutelare l’incolumità dei dipendenti ma anche a garantire business continuity a salvaguardia dell’economia dei territori e quindi del benessere collettivo.

L’impiego di dispositivi antisismici proprio per sanare le principali carenze dei capannoni prefabbricati, si è dimostrata la soluzione più efficace e meno invasiva. I costi degli interventi sono ridotti così come l’invasività delle opere.

Il sistema Sismocell fornisce una soluzione semplice e intelligente per coniugare in modo soddisfacente le molteplici esigenze del mondo produttivo e commerciale, legate a garantire sicurezza da un lato assicurando la continuità dell’attività dall’altro.

I dispositivi antisismici Sismocell possono essere impiegati per realizzare ristrutturazioni smart delle strutture industriali e sono divenuti nel tempo, il punto di riferimento per lo studio e la progettazione di interventi di mitigazione del rischio sismico in ambito industriale.