Un’occasione importante per la prevenzione del rischio sismico nel nostro paese. Da luglio è possibile mettere in sicurezza gli edifici con super agevolazioni che praticamente azzerano la spesa per le opere. E’ il nuovo il Super Sismabonus 110%.
Di cosa si tratta
Il Superbonus 110% è una detrazione istituita dall’art.119 del decreto-legge 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) che può essere utilizzato per interventi di riduzione del rischio sismico svolti sulle prime e seconde case e nei condomini dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si parla di rendere la misura strutturale e la proposta, in vista delle erogazioni del Recovery fund, è la proroga della misura agevolativa a dicembre 2024.
Il Superbonus sismico vale indistintamente per tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico indicati nell’art.16 da comma 1-bis a comma 1-septies del DL 63/2013: senza necessità che gli interventi comportino il passaggio a una classe, due o tre di rischio inferiore come invece prevede la normativa che riguarda il classico Sisma Bonus.
Il limite massimo di spesa consentito è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto degli interventi.
La detrazione spetta anche per l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi da Sismabonus, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Gli interventi
In linea generale gli interventi si distinguono in tre tipologie: adeguamento sismico, miglioramento sismico o locali e vengono realizzati rispettivamente secondo queste modalità:
- demolizione e ricostruzione totale;
- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente;
- interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali che abbiano lo scopo di migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti.
A quali immobili si applica:
- prime e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
- la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- acquisto case antisismiche.
E’ così prevista l’estensione dell’agevolazione Super Sismabonus anche per gli acquisti di case antisismiche nei comuni della zona a rischio sismico 1, 2, e 3 (DL n.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58), cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, ove consentita dalle norme urbanistiche. La vendita deve avvenire entro 18 mesi dal termine dei lavori.
Modalità di applicazione
La detrazione, si applica per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per:
- adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, zone 1 e 2 per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se le opere sono effettuate nei centri storici devono essere eseguite sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari (attualmente agevolati al 50%);
- interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori e nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici e con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento.
La cessione del credito
L’art.121 del DL Rilancio, nella sua versione definitiva, non prevede nessuna limitazione alla cessione, anche parziale, delle detrazioni fiscali derivanti dalla generalità degli interventi, compresi quelli che consentono di fruire del “bonus facciate”. Possibilità anche modulata sulla base di due stati di avanzamento.
Ecco come funziona la cessione del credito per il Superbonus 110%:
- il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;
- introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (non più di due e per un minimo del 30% ciascuno del valore delle opere);
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;
- per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.
Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, occorre:
- l’asseverazione di efficacia da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
- I professionisti incaricati attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
- Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni rientrano tra quelle detraibili per gli interventi agevolati.
Per saperne di più: vai alla Guida dell’Agenzia delle entrate