Superbonus 110%: la nuova guida dell’agenzia delle entrate

E’ partito il 1° luglio scorso il periodo utile per poter usufruire del bonus fiscale più elevato di sempre: il Superbonus 110%, questo scontro straordinario riguarda spese di ristrutturazione edilizia sostenute da luglio 2020 a dicembre 2021 finalizzate all’ efficientamento energetico e/o al miglioramento della sicurezza sismica degli edifici.

Ecco tutte le novità sulla guida dell’agenzia delle entrate

Sintesi del provvedimento

Il Decreto Rilancio convertito in legge il 17 luglio 2020 distingue i lavori ammessi in:

  • interventi principali, vincolanti per l’ottenimento del bonus 110%,
  • interventi subordinati, che raggiungono il Superbonus 110% se eseguiti congiuntamente ai primi.

Basta quindi eseguire almeno uno degli interventi migliorativi principali per trovarsi con il massimo di detrazione applicato a tutto il gruppo di lavori. Requisito fondamentale richiesto ai progettisti è il salto di due classi energetiche tra l’APE nello stato di fatto dell’edificio e l’APE post intervento. Per quanto riguarda invece i lavori di riduzione del rischio sismico questi devono essere documentati e inseriti nella domanda di inizio lavori, SCIA.

Tipologia di interventi

Trainanti

  • Interventi di miglioramento sismico;
  • Isolamento dell’involucro;
  • Cambio impianto con nuova caldaia;
  • Cambio impianto con pompa di calore;
  • Collettori solari termici;
  • Colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

Trainati

  • Installazione di pannelli fotovoltaici;
  • Sostituzione serramenti;
  • Schermature mobili;
  • Cambio impianto autonomo con nuova caldaia;
  • Building automation;

Chi sono i beneficiari

Nel DL 34/2020 e s.m.i, ai commi 9 e 10 sono indicati i beneficiari del Superbonus 110%.

  • Condomini
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
  • IACP, Istituti Autonomi Case Popolari;
  • Cooperative abitative;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche

Cessione del credito e sconto in fattura

Sempre secondo il decreto rilancio è possibile cedere il credito d’imposta derivante dagli interventi che godono dell’incentivo 110%. La misura è estremamente importante, consente infatti a chi ha capienza fiscale ridotta di poter comunque usufruire del Superbonus. Addirittura, nell’ambito dei tetti di spesa previsti per legge, non sarebbe necessario neppure un esborso economico potendo usufruire della liquidità di un istituto finanziario o di un corrispondente sconto sull’importo da fatturare.  

Cessione del credito

Il credito fiscale maturato può essere ceduto ai fornitori che realizzano l’intervento o ad altri soggetti tra cui anche gli istituti di credito o gli intermediari finanziari. Il credito può essere puoi nuovamente ceduto sempre alle stesse tipologie di soggetti.

Sconto in fattura

La detrazione può essere trasformata in uno sconto in fattura direttamente eseguito dal fornitore che realizza gli interventi, con importo pari al 100% delle spese da sostenere per i lavori. Il fornitore potrà recuperare la quota come credito d’imposta o cedere a sua volta il credito ad una banca o ad un intermediario.

Per quali interventi

Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sono valide per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio,
  • efficienza energetica,
  • adozione di misure antisismiche,
  • recupero o restauro della facciata,
  • installazione di impianti fotovoltaici,
  • installazione di colonnine.