Al vaglio del Parlamento la Legge di Bilancio 2017. Tra le novità anche la previsione di incentivi fiscali per privati o aziende che intendano mettere in sicurezza sismica gli edifici. Si parla di detrazioni dalle imposte che vanno dal 50 all’85% dell’investimento.

Si chiama Sismabonus l’incentivo fiscale previsto nelle legge di stabilità che rappresenta la vera grande novità in tema di prevenzione dai danni del terremoto.

Dove si applica

Il Sismabonus interesserà le zone classificate a rischio 1 (terremoti fortissimi) -2 (terremoti forti) -3 (terremoti forti ma rari) e non solo 1-2 come prevedeva la legge 2016. La misura è applicabile alle attività produttive e alle abitazioni incluse le seconde case. Per la zona 4 rimane valida la normativa che riguarda le ristrutturazioni edilizie, prorogata fino a dicembre 2017, vale a dire la possibilità di detrarre il 50% dell’investimento.

Per quali opere

Le opere interessate dal provvedimento sono indicate nell’art 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, e fanno riferimento all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo alla messa in sicurezza statica.

Criteri di applicazione

Con decreto del ministro Lupi nel 2013, si è costituito, presso il ministero dei Lavori pubblici, un gruppo di lavoro – coordinato dell’ing. Pietro Baratono e per il quale è stata assegnata all’Associazione Isi, Ingegneria sismica italiana, la funzione di Segreteria tecnica -, con lo scopo di definire i criteri per la classificazione sismica degli edifici. Ad aprile 2015 il Gruppo di studio ha concluso il suo lavoro presentando le “Linee guida sulla Classificazione sismica” che diventeranno operative a partire dal 2017.

L’idea è stata quella di creare delle classi di rischio sismico. Il metodo è simile a quello utilizzato per la classificazione energetica. Cambiano ovviamente i parametri di valutazione che fanno, in questo caso, riferimento alle possibili perdite, dirette o indirette, correlate al verificarsi di un evento sismico (EAL expected annual loss). E’ un criterio piuttosto complesso e l’attribuzione della classe di rischio dovrà essere valutata da ingegneri esperti.

Come si calcola

Bonus

Il disegno di legge alla Camera stabilisce la riduzione dal 65% al 50% della detrazione Irpef e Ires sugli interventi antisismici in zone 1, 2, estendendola però alla zona 3, e ne prevede la proroga fino a dicembre 2021 aumentando il limite massimo di spesa da 96.000 euro complessivi a 96.000 per unità immobiliare e per ciascun anno, riducendo la ripartizione temporale del bonus da 10 a 5 anni.

Bonus potenziato

Nelle zone 1-2-3 gli incentivi fiscali saranno potenziati se si otterrà un passaggio nella classe di rischio arrivando a coprire fino all’80% della spesa (per i condomini l’85%). Cosa significa: che a fronte di un investimento pari a 100 si potrà detrarre dalle imposte, un importo sino a un valore massimo di 80 (85 per i condomini), spalmandolo su un arco temporale di 5 anni e non più di 10. Il bonus è modulato come segue: detrazione del 70% per interventi che riducono di una posizione la classe di rischio; detrazione dell’80% in caso di interventi che la riducono di 2 posizioni e, infine, detrazione dell’85% se, oltre a quest’ultima riduzione, gli interventi riguardano parti comuni di condomini. Il tetto di spesa finanziabile è – come sopra – di 96 mila euro per ogni anno e per ogni unità immobiliare per un totale complessivo di 480.000 euro nel quinquennio. 

Per quanto tempo

Il beneficio fiscale è quindi stabilito per un periodo pluriennale (2017-2021). E cambia così la prospettiva temporale per la programmazione dei lavori che diventa un quinquennio. Un tempo più adeguato alla progettazione e realizzazione di opere strutturali di una certa importanza. Finisce dunque per le zone 1-2-3 il limite in vigore per il precedente bonus, riferito a un solo anno, e che, data l’incertezza di eventuali proroghe, ne ha di fatto scoraggiato l’utilizzo in ambito sismico, vista la complessità degli interventi.

Vi saranno infine provvedimenti atti a favorire l’accesso agli incentivi da parte dei condomini e degli incapienti (ad es. tramite cessione del beneficio all’impresa appaltatrice).